Consiglio comunale 8 maggio 2020 – Intervento cons. Comerci

Signor Presidente, signor Sindaco

Nel 1975 l’Italia sconfisse gli Stati Uniti a calcio per 10 a zero, nel 2020 il TAR e il Consiglio di Stato hanno sconfitto il Sindaco Massari 10 a zero, gli americani non pagarono nulla, i fidentini invece pagheranno molte migliaia di euro.

Ma prima mi consenta due premesse.

  1. Voglio ricordare l’ordinanza della Corte dei Conti del Veneto (n. 103) di qualche mese fa che dice: “la delibera consiliare di approvazione dei debito fuori bilancio svolge una duplice funzione: sia di ristabilire gli equilibri di bilancio ma anche di accertare l’eventuale responsabilità amministrativo-contabile
  • Voglio poi ricordare che i nostri Revisori con il verbale numero 10 allegato alla proposta di deliberazione ha subordinato il parere favorevole a condizione che:

“l’opera di ricostruzione delle cause della formazione, per essere completa, deve ricondurre all’eventuale individuazione di specifiche responsabilità individuali oltreché che di possibili disfunzioni organizzative da sistemare”

“parere favorevole sul riconoscimento di debiti fuori bilancio riportato nella proposta di deliberazione in oggetto – dunque – fatto salvo integrare, come sopra accennato, le informazioni da fornire al Consiglio per la deliberazione e, successivamente come di norma, alla Corte dei Conti competente”

Tuttavia la relazione del Responsabile del procedimento NON INDIVIDUA i responsabili dei debiti fuori bilancio di cui stiamo parlando; chi oggi approva questo provvedimento sarà chiamato a rispondere di tali spese in quanto non ha richiesto al Responsabile del procedimento di precisare il responsabile o i responsabili dei debiti fuori bilancio  e quali procedimenti siano stati avviati per il recupero delle somme e quali provvedimenti disciplinari sono stati assunti.

Voglio ricordare a questo Consiglio comunale che il TAR di Parma condanna duramente la “perdurante condotta illegittima tenuta dal Comune” (come scrive nella sentenza del 2018 numero 300)  e che il Comune di Fidenza è risultato soccombente in ben 10 sentenze che qui vado ad elencare:   

  • Ordinanza n. 9/2018 del 12/01/2018 del T.A.R. di Parma;
  • Sentenza n. 160/2018 del 23/05/2018 del T.A.R. di Parma;
  • Ordinanza del n. 4490/2018 del Consiglio di Stato del 21/09/2018;
  • Sentenza n. 300/2018 del 7/11/2018 del T.A.R. di Parma per l’ottemperanza della Sentenza n. 160/2018 che il Comune aveva disatteso;
  • Ordinanza n. 18/2019 del 31/1/2019 del T.A.R. di Parma;
  • Sentenza n. 1006/2020 del Consiglio di Stato che conferma la Sentenza del TAR n. 160/2018;
  • Sentenza n. 1007/2020 del Consiglio di Stato che lo dichiara improcedibile
  • Sentenza n. 279/2018 del T.A.R. di Parma;
  • Ordinanza n. 174/2019 del 28/10/2019 del T.A.R. di Parma;
  • Sentenza n. 21/2020 del 15/1/2020 del T.A.R. di Parma.

Ed è il TAR stesso – cosa mai vista – non l’opposizione, che nella sentenza n. 300/2018 pubblicata in data 13.11.2018 denuncia il Comune alla Corte dei Conti:

“In considerazione del possibile danno erariale conseguente alla perdurante condotta illegittima tenuta dal Comune convenuto, il Collegio ritiene di dovere trasmettere gli atti del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di conseguenza”.

E la Corte dei Conti, come si sa, ha già avviato l’istruttoria richiedendo gli atti e tutta la documentazione al Comune. Anche la delibera di oggi finirà alla Corte dei Conti.

Persino sulla questione della pista ciclabile di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, i giudici del TAR di Parma (con sentenza n. 20 del 15 gennaio 2020) dànno un giudizio severo dell’azione del Comune di Fidenza (e adesso aspettiamo quella del 20 maggio) e scrivono:

In assenza di idonea previsione urbanistica, è fondato e assorbente su ogni altra censura il primo motivo di ricorso, secondo cui è da considerarsi illegittimo il complessivo procedimento espropriativo condotto nei confronti dei ricorrenti dal Comune di Fidenza in quanto “i vincoli urbanistici finalizzati all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante”.

Insomma gli atti illegittimi del Comune di Fidenza sono davvero troppi!

Sono a costo zero per i cittadini? No, costano molto.

Queste le sole spese legali affrontate per il contenzioso:

  • Euro 5.106,92, spese legali per avv. Massimo Rutigliano per resistere nel giudizio innanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna, determinazione n. 1040 del 22.12.2017
  • Euro 5.415,80, spese legali per avv. Massimo Rutigliano per appellare la Sentenza T.A.R. Emilia Romagna n. 160/2018, determinazione n. 646 del 02.08.2018;
  • Euro 4.377,36, spese legali per avv. Massimo Rutigliano, determinazione Giunta comunale n. 758/2018 del 2.09.2018, per resistere nel giudizio di ottemperanza ;
  • Euro 7.745,60 spese legali per avv. Carlo Masi, determinazione n. 1008 del 28.11.2018, per appellare la Sentenza T.A.R. Emilia Romagna n. 300/2018;
  • Euro 5.075,20, per spese di soccombenza, disposte con le Sentenze T.A.R. Emilia Romagna n. 160/2018 e n. 300/2018 nonché con Ordinanza del C.d.S. (Consiglio di Stato) n. 4490/2018.
  • Euro 7.295,60 (Euro 5.000 oltre accessori) determinate con Sentenza del C.d.S. n. 202001006/20 pubblicata il 10.02.2020.

Totale Euro 35.016,48 (70 milioni delle vecchie lire!)

Nella seduta della settimana scorsa Lei, signor Sindaco, era curioso di sapere chi ci avesse consegnato il famoso allegato all’esposto, che non abbiamo allegato! 

Le rispondo che le sentenze le abbiamo scaricate dal sito del TAR e del Consiglio di Stato e mi sono limitato a leggere quello che hanno scritto i giudici.

Ora ho paura però che subiscano lo stesso trattamento che lei ha riservato a noi, cioè che vada dai carabinieri a denunciarli per calunnia!

Sinceramente la situazione di questa delibera è talmente chiara che contestarla è come sparare sulla Croce Rossa!

Un’ultima osservazione. Vedo che chi oggi firma la regolarità tecnica della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è la stessa persona – dirigente del settore urbanistico, presidente della commissione di concorso, dirigente dell’ufficio espropri – responsabile dei procedimenti che la magistratura ha giudicato illegittimi.

Non pensa si dovesse astenere?

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